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LA LEGISLAZIONE
Statuto dell’ Ordine degli ingegneri e degli architetti del
Cantone Ticino
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(del 14 giugno 1991-12 giugno 2007)
 
Norme generali
 
Art. 1 - Denominazione, forma giuridica, sede
1 L'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale, retta dalla Legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA).
 
Art. 2 - Compiti dell'Ordine
1 L'Ordine promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell'arte e le regole deontologiche siano rispettate (art. 11 LEPIA).
2 è in particolare compito dell'OTIA esercitare sui suoi membri il potere di vigilanza che la legge non assegna espressamente alla Commissione di vigilanza e promulgare adeguate norme deontologiche.
 
Art. 3 - Membri dell'Ordine
1 Sono membri dell'OTIA i titolari, con domicilio in Ticino, dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone (art. 10 LEPIA).
2 Il rilascio dell'autorizzazione è regolato dalla Legge e dal relativo Regolamento di applicazione.  

Art. 4 - Organi dell'Ordine
Gli organi dell'OTIA sono l'Assemblea dei titolari dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto (Assemblea dell'Ordine), il Consiglio dell'Ordine e la Commissione dei revisori.
 
Assemblea dell’ Ordine
 
Art. 5 - Funzione
L'Assemblea dell'Ordine è l'organo superiore dell'OTIA (art. 14 cpv. 1 LEPIA).
 
Art. 6 - Convocazione
1 L'Assemblea deve riunirsi, ordinariamente, almeno una volta all'anno (art. 14 cpv. 3 LEPIA), entro la fine del primo semestre e, straordinariamente, quando è convocata dal Consiglio dell'Ordine o dalla Commissione dei revisori o quando un quinto dei membri lo richiede.
2 Ogni Assemblea deve essere convocata mediante avviso personale, che può essere trasmesso anche tramite e-mail. Inoltre la convocazione deve apparire sul Foglio ufficiale almeno dieci giorni prima della riunione.  

Art. 7 - Competenze
L'Assemblea esercita le competenze che le sono attribuite dall'art. 14 cpv. 2 LEPIA e dal presente statuto, nonché quelle che le derivano dalla sua posizione di organo superiore dell'Ordine.
 
Art. 8 - Risoluzioni dell'Ordine, diritto di voto
1 L'Assemblea, regolarmente convocata, può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.
2 Non è consentito deliberare o votare su oggetti non elencati nell'ordine del giorno.
3 Tutti i membri hanno eguale diritto di voto; i membri assenti non hanno diritto di farsi rappresentare.
 
Art. 9 - Presidenza e lavori assembleari
1 La presidenza dell'Assemblea spetta ad un Presidente del giorno da essa designato all'inizio dei lavori.
2 Il presidente del giorno dirige i lavori assembleari assistito da un segretario e da due scrutatori.
3 La funzione di segretario è svolta dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.
4 L'Assemblea designa due scrutatori.
5 Dei lavori assembleari deve essere tenuto verbale.
 
Art. 10 - Maggioranza
1 Le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Per la modifica dello statuto nonché per l'adozione e la modifica delle norme deontologiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
 
Consiglio dell’ Ordine
 
Art. 11 - Funzione e compiti
1 Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'OTIA.
2 Esso ha i compiti definiti dall'art. 15 cpv. 3 LEPIA.
 
Art. 12 - Composizione e obblighi
1 Il Consiglio dell'Ordine è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno tre membri, nominati dall'Assemblea (art. 14 cpv. 2 lett. b LEPIA).
2 Il Consiglio attribuisce a suoi membri le cariche di segretario e di cassiere; è consentito attribuire tali cariche ad una sola persona: la carica di segretario può anche essere assegnata ad un esterno (art. 15 cpv. 3 lett. f LEPIA).
3 Il segretario è responsabile della custodia dell'archivio e dei verbali del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea.
4 Il cassiere è responsabile dei fondi ed ha l'obbligo di tenere la contabilità dell'Ordine.
5 Il presidente ed il cassiere devono presentare annualmente all'Assemblea una relazione sul loro operato ed ottenerne scarico.
 
Art. 13 - Durata della carica, rieleggibilità
Il Consiglio dell'Ordine sta in carica quattro anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di mandato al massimo.  

Art. 14 - Diritto di firma
Il Consiglio dell'Ordine vincola l'OTIA con la firma collettiva a due del presidente con il segretario oppure con un membro del Consiglio. In caso di impossibilità da parte del presidente, la sua firma può essere sostituita da quella del vice-presidente.
 
Art. 15 - Convocazione
Il Consiglio dell'Ordine deve riunirsi ogni qualvolta il presidente o due suoi membri lo richiedono, almeno ogni trimestre.
 
Art. 16 - Deliberazioni e verbali
1 Il Consiglio dell'Ordine può deliberare se risulta regolarmente convocato e se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.
2 Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente.
3 Delle sedute del Consiglio dell'ordine deve essere tenuto un succinto verbale.
 
Art. 17 - Spese ed indennità
I membri del Consiglio dell'Ordine hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell'adempimento dei loro incarichi e ad una indennità di funzione.
 
Art. 18 - Commissioni e incarichi speciali
1 Il Consiglio dell'Ordine può costituire commissioni ad hoc e affidare a propri membri, a membri dell'Ordine o a terzi incarichi di rappresentanza, di studio o per l'elaborazione di proposte
2 I membri di tali commissioni e gli incaricati hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell'adempimento dei loro incarichi e ad una indennità, fissata dal Consiglio dell'Ordine.
 
Art. 19 - Segretariato
1 Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di istituire un segretariato.
2 Il segretariato può essere organizzato con l'assunzione del necessario personale e l'acquisizione delle necessarie strutture oppure incaricando terzi dell'esecuzione di compiti che sono propri di un segretariato.
3 Il segretariato può essere organizzato in collaborazione con altre associazioni o enti del ramo.
4 Il Consiglio dell'Ordine risponde in ogni caso dell'organizzazione e dell'attività del segretariato nei confronti dell'Assemblea.
 
Art. 20 - Compiti e composizione
1 Il Consiglio dell'Ordine affida annualmente la revisione tecnica dei conti ad un ente esterno, che presenta annualmente il proprio rapporto.
2 La Commissione dei revisori, composta di due membri, ha il compito di esaminare i conti di esercizio ed i bilanci, sulla base anche del rapporto del revisore, e di presentare una relazione scritta all'Assemblea chiamata a pronunciarsi sugli stessi.
3 Possono essere eletti nella Commissione i membri OTIA che non fanno parte di altri organi dell'Ordine.
 
Art. 21 - Durata della carica, rieleggibilità
1 I membri della Commissione di revisione stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
2 I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio dell'Ordine.
3 Possono essere eletti nella Commissione i membri OTIA che non fanno parte di altri organi dell'Ordine.
 
Mezzi
 
Art. 22 - Impegni
Degli impegni dell'OTIA risponde solo il suo patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri (art. 12 LEPIA).
 
Art. 23 - Contributo annuo
1 L'Ordine ha il diritto di percepire dai suoi membri un contributo annuo, fissato ogni anno dall'Assemblea.
2 Le dimissioni dall'OTIA nel corso dell'anno non esonerano il dimissionario dal pagamento del contributo totale per l'anno in corso.
 
Art. 24 - Inadempienza contributiva dei membri
1 In caso di inadempienza dei propri impegni finanziari verso l'Ordine, i membri possono essere deferiti all'Assemblea e, in caso di recidiva, privati (previa decisione della stessa) del diritto di voto e di eleggibilità sino all'adempimento dei loro obblighi, e ciò senza pregiudizio dell'obbligo al pagamento del contributo da parte dell'interessato.
2 In caso di inadempienza dei propri impegni finanziari verso l'Ordine, i membri possono essere deferiti all'Assemblea e, in caso di recidiva, privati (previa decisione della stessa) del diritto di voto e di eleggibilità sino all'adempimento dei loro obblighi, e ciò senza pregiudizio dell'obbligo al pagamento del contributo da parte dell'interessato.
 
Adottato dall'Assemblea generale dell'OTIA tenutasi a Manno il 14 giugno 1991.
Approvato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 3 dicembre 1991.
 
Modificato dall'Assemblea generale dell'OTIA tenutasi a Monte Carasso il 12 giugno 2007.
Modifica approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6644 del 19 dicembre 2007.


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