Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere
e di architetto
(del 24 marzo 2004)
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
Art. 1
1 - La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto
esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.
2 - Essa stabilisce
in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni
nel Cantone.
Autorizzazione
Art. 2 L’esercizio delle professioni di ingegnere
ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Ordine degli
ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).
Principio:
Art. 3
1 - Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel
Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni
delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e
sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA.
2 - In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di
persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere
i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione
dell’attività societaria.
3 - Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone
rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
4Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli
ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto
OTIA.
Requisiti per l’autorizzazione
Art. 4
1 - L’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:
a) è in possesso dei requisiti professionali e
b)adempie le condizioni personali.
2 - Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.
3 - Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l’autorizzazione viene revocata.
Requisiti professionali
Art. 5
1 - Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:
a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente,
b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).
2 - Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.
Requisiti personali
Art. 6
Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone
Art. 7
1 - Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.
2 - Per coloro che provengono da Stati esteri l’esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.
3 - L’esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA.
Autorizzazione e struttura dell’Albo
Art. 8
1 - Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.
2 - Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.
Tenuta dell’Albo
Art. 9
1 - L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede:
a) alla sua tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell’elenco degli iscritti all’Albo con l’indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.
2 - Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, l’anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;
b) la data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione con l’indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;
c) la forma giuridica nella quale l’attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
d) il o gli indirizzi professionali.
Ordine
Art. 10
L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.
Compiti
Art. 11
L’OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.
Responsabilità
Art. 12
L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.
Organi
Art. 13
Gli organi dell’OTIA sono:
a) l’Assemblea dei titolari dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
b) il Consiglio.
Assemblea
Art. 14
1 - L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.
2 - Essa è competente per:
a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell’OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;
d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall’OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.
3 - Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
Consiglio
Art. 15
1 - Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.
2 - Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.
3 - Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:
a) prepara gli oggetti da sottoporre all’Assemblea e ne esegue le decisioni;
b) rappresenta I’OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;
e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;
f) designa un segretario, che può anche essere esterno all’OTIA.
Organizzazione
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l’OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.
Autorizzazione e struttura dell’Albo
Art. 17
1 - Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:
a) svolgere l’attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
b) osservare l’obbligo di discrezione e il segreto professionale e d’ufficio;
c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
d) adempiere al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d’imposta alla fonte;
e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
g) non prestarsi a fare da prestanome;
h) comunicare all’OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell’Albo.
2 - Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.
Commissione di Vigilanza
Art. 18
1 - La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).
2 - La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall’OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.
3 - Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione.
Procedimenti disciplinari
Art. 19
1 - Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 20 000.–;
c) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).
2 - In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100 000.–.
3 - La revoca dell’autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’autorità competente del Cantone nel quale l’ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.
4 - L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.
Punibilità
Art. 20
1- La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.
2- La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Procedura
Art. 21
1- Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’autore della segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.
2 - Il procedimento è retto dalla Legge di procedura per le cause amministrative. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento di perizie e di sentire testimoni.
3 - Prima della decisione, all’interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.
Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti
Art. 22
1- Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.
2 - Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.
Sospensione provvisionale
Art. 23
Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisionale la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.
Abuso di qualifica
Art. 24
1 - Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a
fr. 20 000.–.
2 - In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100 000.–.
Rimedi giuridici
Art. 25
1 - Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione.
2 - È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.
Commesse pubbliche
Art. 26
1 - Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 - Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA.
Norma transitoria
Art. 27
1 - La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.
2 - Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.
3 - l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’Autorità istituita dal diritto previgente.
Abrogazione di norme
Art. 28
La Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 29
1 - Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 - Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Bellinzona, 24 marzo 2004
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: M. Fiori - Il Segretario: R. Schnyder
Il CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 29 della legge che precede,
ordina:
La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004.
Bellinzona, 25 maggio 2004
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: G. Gendotti - Il Cancelliere: G. Gianella