Regolamento della Commissione di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
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(del 24 giugno 2009)
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
visti gli art. 18 e segg. LEPIA, nonché gli art. 9 e 10 del Regolamento d’applicazione della
stessa legge,
decreta:
La Commissione svolge i compiti che le assegna la legge secondo la procedura fissata dal
presente regolamento e in conformità con la Legge di procedura per le cause
amministrative (art. 21 cpv. 2 LEPIA).
Le segnalazioni che pervengono alla Commissione, rispettivamente a un membro o al
presidente, oppure al Consiglio dell’Ordine, devono essere trasmesse immediatamente
alla segreteria della Commissione. Questa dà riscontro al denunciante di aver ricevuto
l’atto e lo trasmette in originale al presidente.
L’incarto di ogni procedimento si trova presso il presidente.
La copia di ogni atto
dell’incarto si trova presso la segreteria della Commissione.
Nei casi di necessità di completare la Commissione fa stato l’art. 10 cpv. 3 del
Regolamento d’applicazione della LEPIA, con la precisazione che i giuristi chiamati alla
supplenza dovranno essere magistrati o ex magistrati.
Dovendosi supplire membri di
OTIA, il presidente della Commissione deve informarne tempestivamente il presidente
dell’Ordine per i propri incombenti.
La Commissione può assumere d’ufficio ogni documento o ogni altra prova che ritenga
rilevante per la sua decisione.
Essa deve rispettare il diritto di essere sentita della persona
di cui il procedimento si occupa; in particolare alla medesima dev’essere garantita la
possibilità di esprimersi sulla fattispecie e di consultare gli atti prima di essere giudicata
(art. 21 cpv. 3 LEPIA).
Tutti gli incarti devono essere trattati e decisi dalla Commissione.
Essa, se del caso, in
particolare in assenza di competenza a giudicare, può autorizzare il presidente a evadere
la procedura con uno scritto informativo.
Le decisioni –di merito o provvisionali (art. 23 LEPIA)- vengono prese nel corso di sedute
indette dal presidente. Di ogni decisione viene tenuto un protocollo da parte della
segreteria che il presidente trasmetterà ai membri della Commissione.
Decisioni per circolazione possono essere prese solo in casi di particolare e oggettiva
urgenza e nell’impossibilità di riunire tempestivamente la Commissione.
Ogni procedimento sarà chiuso di regola nel termine di sei mesi da quando il primo atto
perviene alla segreteria della Commissione.
Ogni decisione è sottoscritta dal presidente e da chi ha tenuto il protocollo, con
l’indicazione dei rimedi di diritto (art. 25 LEPIA).
Di ogni decisione viene intimato un
esemplare alla persona interessata e un esemplare al Consiglio dell’OTIA.
Le persone o le
autorità segnalanti (art. 22 LEPIA) vengono informate esclusivamente sulla chiusura del
procedimento e su un’eventuale decisione disciplinare, senza indicarne la natura.
La Commissione può applicare una tassa di giustizia alle sue decisioni, segnatamente in
conformità con l’art. 28 LPamm. Sono escluse indennità ripetibili (art. 31 LPamm).
Gli incarti di cui la trattazione è conclusa vengono archiviati presso la segreteria e possono
essere consultati, con il preavviso del presidente, solo da chi è stato oggetto della
procedura di cui chiede la visione degli atti o da un suo rappresentante munito di apposita
procura. Sono salvi i diritti del Consiglio dell’OTIA, rispettivamente di autorità giudiziarie
nell’ambito dei loro incombenti processuali.
Il presente regolamento viene comunicato a tutti i membri dell’Ordine ed entra
immediatamente in vigore.
Bellinzona, 24 giugno 2009