L'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed
architetti del Cantone Ticino (OTIA) conformemente alla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto entrata in vigore il 01.06.2004.
VISUALIZZA REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI ARCHITETTO/INGEGNERE NEL CANTONE TICINO
Il formulario deve essere in ogni caso stampato, firmato e ritornato in forma cartacea con gli allegati sotto indicati
Nota: avvertiamo che, qualora tutta la documentazione richiesta non fosse allegata, l'incarto rimarrà sospeso fino al ricevimento
dei documenti mancanti. In caso di scadenza dei documenti già trasmessi (tre mesi) il richiedente dovrà ripresentare la domanda
nella sua totalità.
Allegati - documenti da allegare al formulario
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FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO (per diplomi esteri è richiesta la fotocopia autentica)
E/O ATTESTATO D'ISCRIZIONE AL REG, O AUTORIZZAZIONE IN BASE AD UN DIRITTO ACQUISITO
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ESTRATTO CASELLARIO GIUDIZIALE*
per svizzeri e domiciliati (permesso tipo C) rivolgersi all'
Ufficio Federale di Giustizia a Berna o presso
gli sportelli
dell'Ufficio Postale
per stranieri fa stato il corrispondente ente competente del proprio paese d'origine.
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ATTESTATO DI SOLVIBILITA' O FALLIMENTARE*
per svizzeri e domiciliati (permesso tipo C) rivolgersi all'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti del proprio distretto,
recandosi di persona o con la modalità online per
stranieri fa stato il corrispondente ente competente del proprio paese d'origine
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PAGAMENTO ANTICIPATO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
http://www.otia.ch/albo/tasse.cfm
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FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
Per gli esteri e i possessori di permessi tipo B, G o in possesso della notifica per soggiorni < 90
giorni, è richiesto inoltre:
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DIPLOMA DI ABILITAZIONE (ESAME DI STATO) E/O APPARTENENZA ORDINE STRANIERO secondo la Direttiva 2005/36/CE*
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FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI LAVORO O NOTIFICA PER SOGGIORNO <90 GIORNI*
Nota: i documenti se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari del Paese in cui i documenti sono stati redatti
*Tutti i documenti NON devono essere antecedenti i 3 mesi dalla data nella quale è presentata la domanda.
Ultimo aggiornamento 18.01.2012