Il diplomato o il possessore del titolo che desidera esercitare la propria professione per un periodo superiore ai 90 giorni di lavoro per anno civile o stabilirsi in Italia ha pure il diritto, a delle condizioni più restrittive rispetto al caso descritto al punto 2, di esercitare la professione di architetto sul suolo italiano. In sintesi, il diplomato o il possessore del titolo deve ottenere l'autorizzazione a fornire le prestazioni d'architettura dall'autorità competente italiana (art. 5 par. 2 lit. b ALCP). Secondo l'ALCP, il diritto di esercitare la professione di architetto per una durata superiore ai 90 giorni o a titolo permanente è garantito conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III dell'ALCP (art. 5 par. 4 ALCP), rispettivamente della Direttiva 85/384/CEE.
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