Il diplomato o il possessore del titolo che desidera esercitare la propria
professione per un periodo superiore ai 90 giorni di lavoro per anno civile o
stabilirsi in Italia ha pure il diritto, a delle
condizioni più restrittive rispetto al caso descritto al punto 2, di esercitare la professione di architetto sul suolo italiano. In sintesi, il diplomato o il possessore
del titolo deve ottenere l'autorizzazione a fornire le prestazioni d'architettura dall'autorità competente italiana (art. 5 par. 2 lit. b ALCP).
Secondo l'ALCP, il diritto di esercitare la professione di architetto per una durata superiore ai 90 giorni o a titolo permanente è garantito conformemente
alle disposizioni degli allegati I, II e III dell'ALCP (art. 5 par. 4 ALCP), rispettivamente della Direttiva 85/384/CEE.