Il diploma o il possessore di un titolo rilasciati da un'istituzione riconosciuta, giusta l'elenco indicato all'
allegato III, lett. D, Sez. A dell'Accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione delle persone (ABLCP),
conferisce al suo titolare una serie di diritti sul suolo italiano. Essi sono definiti, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi e l'accesso e l'esercizio della professione d'architetto, primariamente dal diritto internazionale, in particolare dall'ABLCP.
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Esercizio della professione per una durata inferiore a 3 mesi
Per quanto riguarda l'esercizio della professione di architetto in Italia per un periodo inferiore ai 3 mesi, il principio del libero esercizio enunciato
all'
art. 10 Direttiva 85/384/CEE
è regolato in modo specifico all'art. 22 Direttiva 85/384/CEE, disposizione speciale in materia di libera prestazione dei servizi. Tale disposizione speciale indica, seppur in modo sommario, la procedura che il diplomato o il possessore del titolo rilasciato da un'istituzione riconosciuta devono seguire per poter fornire in Italia delle prestazioni d'architettura a titolo temporaneo. Tale procedura vale sia per le commesse private, sia per le commesse pubbliche, giusta l'Accordo bilaterale sugli appalti pubblici (ABAP).
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Prima di poter esercitare in Italia, Il diplomato o il possessore del titolo rilasciato da un'istituzione riconosciuta, ha l'obbligo d'iscrizione negli appositi registri tenuti presso i Consigli provinciali e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (art. 22 par. 1 Direttiva 85/384/CEE).
Tale iscrizione ha però un
effetto automatico e un
carattere pro forma,
non deve creare ritardi o complicazioni di alcun genere e
non deve comportare alcuna spesa supplementare al diplomato.
In concreto, Il diplomato o il possessore del titolo rilasciato da un'istituzione riconosciuta devono presentare, conformemente all'art. 9 par. 1 Decreto legislativo n. 129/92 concretizza il contenuto e all'art. 22 par. 1 Direttiva 85/384/CEE:
Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti
deve deliberare entro 30 giorni.
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Esercizio della professione per una durata superiore ai 3 mesi o permanente
Per esercitare la professione per una durata superiore ai 3 mesi o permanente,
il diplomato, o il possessore del titolo rilasciato da un istituzione riconosciuta, di nazionalità svizzera o italiana, deve innanzitutto far riconoscere il suo diploma e, in seguito, grazie alla risoluzione ministeriale di riconoscimento, ha il diritto di essere iscritto all'Ordine provinciale del luogo di residenza, previa consegna di una serie di documenti.
Basi legali
Le norme internazionali e nazionali che regolano, a gradi diversi, la procedura per usufruire del diritto di esercitare la professione di architetto in Italia sono:
- Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito ALCP) e relativa Decisione n. 1/2004 del 30 aprile 2004 del Comitato misto Svizzera-Unione europea.
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- Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (in seguito Direttiva 85/384/CEE)
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- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (in seguito ABAP)
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- Decreto legislativo del 27 gennaio 1002, n. 192 inerente l'attuazione delle direttive 85/384/CEE e 85/614/CEE e 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura (in seguito Decreto legislativo n. 129/92)
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- Decreto Ministero dell'Università del 10 giugno 1994, n. 776 (in seguito Decreto Ministero n. 776/94)
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